Statuto

 

Lo Statuto della Fondazione Forense Ravennate è stato adottato con deliberazione del 14.07.2022 (atto Notaio F. Perris Rep. n. 6692 - Fasc. n. 3591), con la quale è stato abrogato integralmente il precedente.
Gli organi della Fondazione già designati sulla base dello Statuto previgente restano in carica, nella loro composizione, fino al termine della Consiliatura 2019-2022 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.


 

Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Ravenna, della Camera Penale della Romagna e di La Cassa di Ravenna S.p.A. la Fondazione Forense Ravennate, con sede in Ravenna presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, Palazzo di Giustizia, Viale Giovanni Falcone, n. 67, Ravenna.

Art. 2 - Scopi
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di:
a) favorire le condizioni per la crescita della cultura forense e giudiziaria e la conoscenza dei diritti e dei doveri di ciascuno nella comunità;
b) fornire agli iscritti agli albi ed elenchi tenuti dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna opportunità e servizi per l'aggiornamento, la formazione professionale e le specializzazioni. Il Consiglio di Fondazione può estendere l'attività a favore di iscritti ad altri ordini forensi;
c) predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la professione forense, strumenti di studio e di formazione;
d) promuovere la diffusione dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione, l’arbitrato e la negoziazione assistita ed organizzare e gestire corsi di formazione professionale e manageriale in tali materie;
e) coadiuvare e cooperare con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e l’amministrazione della giustizia.
Per la realizzazione dei suoi scopi, a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà: 
- organizzare congressi, seminari, convegni, percorsi e piani formativi, corsi, master, giornate di studio, tavole rotonde, commissioni di studio, gruppi di lavoro, viaggi di studio, eventi formativi ed in genere ogni attività prevista dall’ordinamento forense in materia di formazione continua, specializzazioni e accesso alla professione forense, d’intesa ed in concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna;
- istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune per i discenti ed i soggetti meritevoli, secondo le direttive ed i regolamenti del Consiglio di Fondazione;
- acquistare, vendere, prendere o concedere in locazione beni immobili da destinare a sede della Fondazione o da utilizzare per lo svolgimento delle sue attività; il tutto sempre ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
- partecipare a bandi europei, nazionali o regionali e in generale sottoporre a enti pubblici o privati l'approvazione di appositi progetti, onde conseguire le risorse all'uopo previste;
- cooperare, per il raggiungimento dei suoi scopi, d’intesa ed in concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, con altre fondazioni, con l’università, enti pubblici e privati ed associazioni, anche stipulando con essi apposite convenzioni.

Art. 3 - Patrimonio
Il Patrimonio indisponibile per il perseguimento dei fini della Fondazione e per garantirne il funzionamento è costituito:
a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna così come indicato nell'atto costitutivo e pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00);
b) dai beni mobili ed immobili e dalle somme di denaro, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il suo patrimonio indisponibile;
c) dai contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche o giuridiche che siano devoluti in favore del patrimonio indisponibile.

Art. 4 - Proventi
Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:
a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 3);
b) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
c) da ogni altro contributo a qualsiasi titolo ottenuto;
d) da liberalità sia inter vivos che mortis causa, eventuali erogazioni a qualsiasi titolo, nonché dai proventi di attività economiche consentite dalla legge agli enti non commerciali e che rientrano negli scopi della Fondazione;
e) da finanziamenti statali e/o di altri enti pubblici e privati previsti per le attività previste dall’art. 2;
f) dalle quote e dai contributi a qualunque titolo versati dai soci.

Art. 5 - Soci
Sono soci fondatori il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione Ravenna, la Camera Penale della Romagna e La Cassa di Ravenna S.p.A.
Sono soci ordinari, nominati con delibera del Consiglio di Fondazione, gli iscritti agli Albi tenuti dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna che presentano domanda e versano la quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio di Fondazione. Comportano di diritto la decadenza della qualità di socio il mancata pagamento della quota per due annualità e la cancellazione o la sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo.
Sono soci aderenti, nominati con delibera del Consiglio di Fondazione, previa in ogni caso valutazione dei fini che perseguono e delle attività che svolgono, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che abbiano contribuito alla Fondazione con rilevanti attribuzioni di beni materiali od immateriali, beni mobili od immobili ed altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione medesima o suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della Fondazione stessa. Con la delibera di ammissione il Consiglio di Fondazione stabilisce la durata dell’affiliazione. 

Art. 6 - Organi
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Fondazione;
b) l’Assemblea dei Soci;
c) il Comitato tecnico scientifico;
d) il Presidente;
e) il Direttore;
f)  il Segretario;
g) il Tesoriere;
h) il Revisore dei Conti.
Gli incarichi, con esclusione di quello di Revisore dei Conti, sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese che siano sostenute durante il loro svolgimento.

Art. 7 - Consiglio di Fondazione
Il Consiglio di Fondazione è composto da nove componenti che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, comunque per non più di due mandati consecutivi, di cui:
- uno è, di diritto, il Presidente pro-tempore dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna con funzione di presidente del Consiglio di Fondazione;
- quattro sono nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Ravenna;
- uno è nominato dall’Assemblea dei Soci tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Ravenna;
- uno è nominato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Ravenna, tra i propri componenti, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Ravenna;
- uno è nominato dalla Camera Penale della Romagna, tra i propri componenti, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Ravenna;
- uno è designato da La Cassa di Ravenna SpA.
Il Consiglio di Fondazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna. La nomina e la decadenza di quest’ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la decadenza del Consiglio di Fondazione, salvo eventuale prorogatio fino all’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine.
La perdita della carica di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna è causa automatica di decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio di Fondazione.
Allo stesso modo, la cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna è causa automatica di decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Fondazione, nei casi in cui tale requisito è previsto per la nomina.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Presidente, senza ritardo, inviterà il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Ravenna, la Camera Penale della Romagna e La Cassa di Ravenna SpA a nominare i componenti di loro nomina che siano venuti a mancare o convocherà l’Assemblea dei soci per l’elezione del componente di sua nomina che sia venuto a mancare. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina o elezione. 
Il Consiglio di Fondazione è convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 ottobre, per l'approvazione del bilancio preventivo ed una entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità ovvero ne abbiano fatta richiesta scritta almeno cinque suoi componenti.
La convocazione è effettuata dal Presidente con preavviso scritto da inviare almeno otto giorni prima.
Il Direttore ed il Revisore dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Fondazione. Il Direttore è ammesso al voto consultivo su richiesta del Presidente. 
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio di Fondazione delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Fondazione; i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e sottoscritti dal Revisore dei Conti.
Il Consiglio di Fondazione:
a) ha ogni potere per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo; 
b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) nomina e revoca il Direttore, il Segretario, il Tesoriere ed i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
d) attribuisce la qualità di socio ordinario e ne delibera la decadenza nel caso di mancato pagamento della quota per due annualità e di cancellazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo degli Avvocati;
e) attribuisce la qualità di socio aderente e stabilisce la durata della sua affiliazione;
f) delibera sulla misura della quota annuale e contributi a carico dei soci;
g) accetta donazioni ed eredità e delibera acquisti e vendite;
h) bandisce concorsi e borse di studio ed istituisce premi; 
i) dispone l’espulsione di un socio con delibera motivata, ove ricorrano gravi motivi;
l) sottopone all’Assemblea dei soci una relazione annuale sull’attività svolta con copia del bilancio di esercizio; 
m) delibera sul rimborso delle spese sostenute dai componenti gli organi della Fondazione per l’esercizio e durante il loro mandato e sui compensi dovuti al Revisore dei conti;
n) provvede alle modifiche dello Statuto, solo previa deliberazione favorevole o su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;
o) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 8 - Assemblea dei soci
Fanno parte dell’Assemblea i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci aderenti.
Ciascuno dei soci fondatori, dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali e dei soci aderenti ha diritto ad un voto. I soci enti o persone giuridiche sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
La partecipazione all’Assemblea è consentita anche per delega ad altro socio, con un massimo di 5 deleghe.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, almeno una volta all’anno. La convocazione è effettuata con preavviso scritto da inviare almeno dieci giorni liberi prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Le deliberazioni sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno il 51% dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la precedente, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea è sempre convocata dopo il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, entro il mese di aprile, da parte del Presidente eletto dallo stesso Consiglio dell’Ordine:
- per prendere atto sia della assunzione di diritto del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna alla carica di Presidente della Fondazione, che della nomina dei Consiglieri componenti del Consiglio di Fondazione di competenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e degli altri soci fondatori;
- per procedere all’elezione del Consigliere di sua competenza nel Consiglio di Fondazione;
- per procedere alla nomina del Revisore, che resta in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.
L’Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio di Fondazione ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea; i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro numerato in ogni pagina.
L’Assemblea dei Soci:
a) elegge il Consigliere di Fondazione di sua spettanza;
b) nomina il Revisore dei Conti;
c) formula proposte per le attività della Fondazione;
d) esamina la relazione annuale sull’attività svolta sottopostale dal Consiglio di Fondazione;
e) è informata del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, sui quali relaziona il Tesoriere;
f)  esprime pareri preventivi in merito ad ogni argomento sottopostole dal Presidente o dal Consiglio di Fondazione.

Art. 9 - Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo che formula proposte e pareri non vincolanti in merito alle attività culturali e formative della Fondazione.
Il Comitato è composto di un numero di membri variabile da cinque a quindici, scelti tra persone dotate di requisiti di alta professionalità o specifica competenza scientifica in materia giuridica nominati dal Consiglio di Fondazione su proposta del Presidente e del Direttore.
La durata del Comitato coincide di norma con quella del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna in carica al momento della nomina dei suoi componenti. 
Il Consiglio di Fondazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.
Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, a seconda degli affari e questioni trattate, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio di Fondazione.
Il Comitato è convocato dal Direttore della Fondazione, d’intesa con il Presidente, almeno due volte all’anno e in ogni caso di richiesta dei suoi componenti.
Il Comitato è presieduto dal Direttore, che può delegare per singole riunioni un componente dello stesso Comitato.
Il Presidente può sempre partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.
Il Segretario, o in caso di sua assenza un componente del Comitato, provvede alla verbalizzazione anche riassuntiva delle riunioni del Comitato.
Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Comitato su invito del Presidente o del Direttore.
Il Comitato Tecnico Scientifico:
a) svolge e promuove attività di studio e di ricerca;
b) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
c) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti e formula proposte sulle stesse materie;
d) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 10 - Presidente
Presidente della Fondazione è, di diritto, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna in carica.
Il Consiglio di Fondazione elegge al suo interno il Vice Presidente tra i componenti di nomina del Consiglio dell’Ordine. Il Vice Presidente svolge le funzioni ed i poteri del Presidente per delega di quest’ultimo e le assume in caso di sua assenza o impedimento.
Il Consiglio di Fondazione, con apposita delibera, può delegare, in tutto od in parte, i propri poteri al Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri attinenti all'amministrazione della stessa, e può nominare procuratori speciali determinandone le attribuzioni.
Il Presidente: 
a) convoca e presiede il Consiglio di Fondazione e l’Assembla dei Soci;
b) cura, coadiuvato dal Segretario, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Fondazione e dell’Assemblea dei Soci;
c) provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
d) firma gli atti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
e) provvede all’amministrazione della Fondazione nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Fondazione, al quale rendiconta periodicamente; 
f) adotta in casi di urgenza ogni provvedimento necessario, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Fondazione. 
Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale della collaborazione del Vice Presidente, del Direttore, del Segretario e del Tesoriere, che compongono l’ufficio di presidenza.

Art. 11 - Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Fondazione tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Ravenna e deve mantenere tale qualità durante tutto il suo mandato; dura in carica un quadriennio e può essere confermato.
Il Direttore:
a) predispone i programmi delle attività della Fondazione e ne cura la realizzazione;
b) dirige e coordina gli uffici della Fondazione;
c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Fondazione, sola esclusa la riunione nella quale si delibera sulla sua nomina;
d) convoca e presiede il Comitato tecnico scientifico.
Il Direttore nell’espletamento dei suoi compiti ed attività si attiene agli orientamenti ed agli indirizzi del Consiglio di Fondazione e del Presidente, ai quali risponde del suo operato.

Art. 12 - Segretario e Tesoriere
Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Fondazione tra i suoi componenti di nomina del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e collaborano con il Presidente ed il Direttore per la gestione della Fondazione.
Il Segretario:
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Fondazione, dell’Assemblea dei Soci e del Comitato Tecnico Scientifico;
- assiste il Presidente nella preparazione e nell’esecuzione delle relative delibere;
- cura la tenuta dei libri sociali.
Il Tesoriere:
- predispone i bilanci e li sottopone al Presidente ed al Consiglio di Fondazione;
- partecipa alle riunioni dell’Assemblea, alla quale relaziona sui bilanci approvati dal Consiglio di Fondazione;
- partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico su invito del Presidente o del Direttore.

Art. 13 - Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sui quali fa una relazione scritta al Consiglio di Fondazione, potendo esso partecipare, per l'esercizio della funzione, alle riunioni dello stesso Consiglio.
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea dei Soci.
La misura dei suoi compensi è stabilita dal Consiglio di Fondazione.

Art. 14 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. 

Art. 15 - Norme transitorie e finali
Gli attuali organi della Fondazione rimangono in carica, nella loro composizione, fino al termine della corrente Consiliatura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

 

Organismo di mediazione
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Ordine Avvocati Ravenna
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Eventi formativi
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Modulistica
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Iscrizione Eventi
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Contatti e dati bancari
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